the unusual procedures and VAT
La risoluzione n. 120/E resa pubblica ieri dalle Entrate prevede che in caso di fallimento e di procedure concorsuali la variazione in diminuzione dell'Iva per i crediti pro-solvendo può essere attivata solo dal cedente il quale si deve essere insinuato al passivo prima della cessione e non deve essere stato estromesso dalla procedura; il cessionario, anche se sotto il profilo civilistico è legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto, non può emettere alcuna nota di variazione ai fini fiscali, mentre l'eventuale recupero dell'imposta può avvenire solo per un valore pari alla differenza tra il valore nominale del credito e l'ammontare complessivo dei pagamenti parziali eseguiti dal fallito, a nulla rilevando il prezzo del credito corrisposto by the transferee.
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